Art. 2.
                       Fonti di finanziamento
 
  1.  Il  finanziamento  delle attivita' socio-assistenziali fa capo,
oltre  che  alla  Regione,  agli  enti  locali  territoriali  e  alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; concorrono inoltre
al  finanziamento  i soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera c) della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33  e  successive
integrazioni  e  modifiche  nonche'  gli  utenti, nei limiti e con le
modalita' indicate dall'articolo 7, comma 2, del la  legge  regionale
n. 33/1988 e successive integrazioni e modifiche.