Art. 2. Fonti di finanziamento 1. Il finanziamento delle attivita' socio-assistenziali fa capo, oltre che alla Regione, agli enti locali territoriali e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; concorrono inoltre al finanziamento i soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche nonche' gli utenti, nei limiti e con le modalita' indicate dall'articolo 7, comma 2, del la legge regionale n. 33/1988 e successive integrazioni e modifiche.