Art. 22. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente all'erogazione agli aventi diritto delle prestazioni riguardanti le funzioni di assistenza e di beneficenza, e' autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l'anno 1993. 2. Il predetto onere di lire 950 milioni fa carico al capitolo 4764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo. 3. Sul precitato capitolo 4764 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 950 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.