Art. 22.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, della legge
regionale  22  dicembre  1980,  n.  70, e dall'articolo 4 della legge
regionale 3 giugno 1981, n.  35,  relativamente  all'erogazione  agli
aventi   diritto   delle   prestazioni  riguardanti  le  funzioni  di
assistenza e di beneficenza, e' autorizzata  la  spesa  di  lire  950
milioni per l'anno 1993.
   2.  Il  predetto  onere  di lire 950 milioni fa carico al capitolo
4764 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per  gli  anni  1993-1995  e  del  bilancio  per  l'anno 1993, il cui
stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
   3.  Sul  precitato  capitolo  4764  viene  altresi'  iscritto   lo
stanziamento,  in  termini  di  cassa,  di lire 950 milioni, mediante
prelevamento di pari importo dal  capitolo  8842  "Fondo  riserva  di
cassa" dello stato di previsione precitato.