Art. 23.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per le finalita' previste dall'articolo 1 della legge regionale
2  febbraio  1991,  n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 750 milioni
per l'anno 1993.
   2. Il predetto onere di lire 750 milioni  fa  carico  al  capitolo
4767  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1993-1995  e  del  bilancio  per  l'anno  1993,  il  cui
stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
   3.   Sul  precitato  capitolo  4767  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini di cassa,  di  lire  750  milioni,  mediante
prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo 8842 "Fondo riserva di
cassa" dello stato di previsione precitato.