Art. 25.
                      Modifica dell'articolo 19
             della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35
 
   1. Per l'anno  1993  il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto  comma
dell'articolo  19  della  legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, cosi'
come da ultimo sostituiti dall'articolo 134 della legge  regionale  5
febbraio 1992, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
   "Il  riparto e' effettuato per il cinquanta per cento in base alla
popolazione residente in ciascun  Comune,  secondo  gli  ultimi  dati
disponibili.
   Per  la  restante percentuale del cinquanta per cento i criteri di
riparto e le modalita' specifiche di assegnazione dei  contributi  si
conformano a quelli individuati in via amministrativa per l'anno 1992
ai sensi dell'articolo 134, comma 1, della legge regionale 5 febbraio
1992,  n.  4;  in tale sede si tiene altresi' conto della popolazione
extracomunitaria presente in ciascun Comune.
   Le domande per la concessione dei contributi sono  presentate  nei
termini  e  con  le  modalita'  indicate  dalla  Direzione  regionale
dell'assistenza sociale.".