Art. 25. Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 1. Per l'anno 1993 il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, cosi' come da ultimo sostituiti dall'articolo 134 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono sostituiti dai seguenti: "Il riparto e' effettuato per il cinquanta per cento in base alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo gli ultimi dati disponibili. Per la restante percentuale del cinquanta per cento i criteri di riparto e le modalita' specifiche di assegnazione dei contributi si conformano a quelli individuati in via amministrativa per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 134, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4; in tale sede si tiene altresi' conto della popolazione extracomunitaria presente in ciascun Comune. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate nei termini e con le modalita' indicate dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale.".