Art. 26.
        Modifica della legge regionale 11 giugno 1990, n. 26
 
   1. In via straordinaria gli importi erogati  nel  corso  dell'anno
1993  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 5, della legge regionale 11
giugno 1990, n. 26 possono essere utilizzati anche per il rimborso di
oneri sostenuti o inerenti ad attivita' svolte nell'anno 1992.