Art. 26. Modifica della legge regionale 11 giugno 1990, n. 26 1. In via straordinaria gli importi erogati nel corso dell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 26 possono essere utilizzati anche per il rimborso di oneri sostenuti o inerenti ad attivita' svolte nell'anno 1992.