Art. 27. Modifica della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7 1. Limitatamente al pagamento di rette di ricovero maturate nel corso dell'anno 1992, le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, possono essere erogate anche nel 1993, a consuntivo.