Art. 27.
        Modifica della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7
 
   1. Limitatamente al pagamento di rette di  ricovero  maturate  nel
corso   dell'anno   1992,   le   prestazioni   assistenziali  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7,
possono essere erogate anche nel 1993, a consuntivo.