Art. 28.
                          Termini attuativi
 
   1. Previa verifica  dei  costi  di  gestione  delle  strutture  di
accoglienza,  la  Giunta  regionale,  entro  sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, adotta  indirizzi  per  omogeneizzare  i
criteri  di  contribuzione  dell'utenza;  entro  lo stesso termine e'
promossa la revisione della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.