Art. 28. Termini attuativi 1. Previa verifica dei costi di gestione delle strutture di accoglienza, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi per omogeneizzare i criteri di contribuzione dell'utenza; entro lo stesso termine e' promossa la revisione della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.