Art. 29.
                          Norma transitoria
 
  1. Per l'anno 1994 in sede di riparto fra i Comuni del fondo di cui
all'articolo 4 il parametro di cui alla lettera b) del  comma  1,  e'
determinato  anche  tenendo  conto,  relativamente ai servizi gestiti
dalle Comunita' montane ai sensi della legge regionale 30  no  vembre
1987,  n.  40, della spesa sostenuta nell'anno precedente e attestata
con deliberazione di ciascun Consiglio direttivo.