Art. 29. Norma transitoria 1. Per l'anno 1994 in sede di riparto fra i Comuni del fondo di cui all'articolo 4 il parametro di cui alla lettera b) del comma 1, e' determinato anche tenendo conto, relativamente ai servizi gestiti dalle Comunita' montane ai sensi della legge regionale 30 no vembre 1987, n. 40, della spesa sostenuta nell'anno precedente e attestata con deliberazione di ciascun Consiglio direttivo.