Art. 3.
                Fondo per gli interventi e i servizi
                      di competenza dei Comuni
 
   1.  A  decorrere  dall'anno finanziario 1994 e' istituito un fondo
per contribuire al finanziamento della spesa di  parte  corrente  dei
servizi   socio-assistenziali  di  base  e  degli  altri  servizi  ed
interventi di competenza comunale.
   2.  Nel  fondo  confluiscono  i   finanziamenti   gia'   destinati
all'assolvimento  delle funzioni contemplate nella seguente normativa
di settore:
     a) dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;
     b) dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale  22  dicembre
1980, n. 70 e dall'articolo 53 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
     c)  dalla  legge  regionale  3  giugno  1981, n. 35 e successive
integrazioni e modifiche;
     d) dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;
     e) dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.