Art. 3. Fondo per gli interventi e i servizi di competenza dei Comuni 1. A decorrere dall'anno finanziario 1994 e' istituito un fondo per contribuire al finanziamento della spesa di parte corrente dei servizi socio-assistenziali di base e degli altri servizi ed interventi di competenza comunale. 2. Nel fondo confluiscono i finanziamenti gia' destinati all'assolvimento delle funzioni contemplate nella seguente normativa di settore: a) dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698; b) dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e dall'articolo 53 della legge 9 marzo 1989, n. 88; c) dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive integrazioni e modifiche; d) dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 56; e) dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.