Art. 30.
                        Abrogazione di norme
 
   1. A far tempo dal 1 gennaio 1994 e salvi gli effetti  degli  atti
adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione sono abrogati:
     a)  l'articolo 2, ad eccezione del comma 1, e gli articoli 5 e 6
della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonche' l'articolo  13
della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95;
     b)  gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1981, n.
35 e successive integrazioni e modifiche;
     c) la legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;
     d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27  dicembre
1986,  n.  59  e  successive  integrazioni  e modifiche, salvo quanto
disposto dall'articolo 9, comma 2;
     e) l'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40;
     f) l'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1991, n.7.