Art. 30. Abrogazione di norme 1. A far tempo dal 1 gennaio 1994 e salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione sono abrogati: a) l'articolo 2, ad eccezione del comma 1, e gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonche' l'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95; b) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive integrazioni e modifiche; c) la legge regionale 16 giugno 1983, n. 56; d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive integrazioni e modifiche, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2; e) l'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40; f) l'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1991, n.7.