Art. 31. Entrata in vigore 1. Salvo quanto diversamente disposto in singoli articoli, la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 30 giugno 1993 TURELLO