Art. 31.
                          Entrata in vigore
 
   1. Salvo quanto diversamente  disposto  in  singoli  articoli,  la
presente  legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Trieste, 30 giugno 1993
 
                               TURELLO