Art. 4. Riparto del fondo 1. Il fondo di cui all'articolo 3 e' ripartito ogni anno secondo criteri previamente determinati dalla Giunta regionale sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione province italiane. 2. I criteri di cui al comma 1 sono riferiti: a) a parametri demografici e di estensione territoriale dei Comuni, con riguardo altresi' alla distribuzione per fasce di eta' della popolazione e a fattori di marginalita' geografica; b) ad una quota di mantenimento proporzionale alla spesa socio- assistenziale di parte corrente sostenuta nell'anno precedente e attestata con deliberazione della Giunta comunale; c) ad una quota di riequilibrio e sviluppo destinata al raggiungimento di obiettivi prioritari previsti nel settore dal Piano regionale di sviluppo. 3. Non piu' del cinquanta per cento della dotazione complessiva del fondo e' ripartita in applicazione dei parametri indicati alla lettera a) del comma 2; una quota della percentuale restante e' comunque riservata al sostegno ed al potenziamento dei servizi sociali di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e a questo fine si tiene conto dei programmi annuali di attivita' dei servizi predetti, nonche' dei programmi provinciali di cui all'articolo 14. 4. Per l'ottenimento dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni, nei termini e con le modalita' indicate dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale, producono apposite istanze, copia delle quali e' contestualmente trasmessa alle Amministrazioni provinciali di pertinenza; relativamente al finanziamento del servizio sociale di base, l'istanza e' prodotta dal soggetto istituzionale gestore del servizio medesimo, al quale e', successivamente, assegnato il contributo all'uopo deliberato dalla Giunta regionale. I Comuni associati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 determinano, nell'ambito delle convenzioni e dei programmi di attivita', le modalita' di gestione delle assegnazioni.