Art. 4.
                          Riparto del fondo
 
   1. Il fondo di cui all'articolo 3 e' ripartito ogni  anno  secondo
criteri   previamente  determinati  dalla  Giunta  regionale  sentite
l'Associazione  nazionale  comuni  italiani   e   l'Unione   province
italiane.
   2. I criteri di cui al comma 1 sono riferiti:
     a)  a  parametri  demografici  e  di estensione territoriale dei
Comuni, con riguardo altresi' alla distribuzione per  fasce  di  eta'
della popolazione e a fattori di marginalita' geografica;
     b)  ad una quota di mantenimento proporzionale alla spesa socio-
assistenziale di parte  corrente  sostenuta  nell'anno  precedente  e
attestata con deliberazione della Giunta comunale;
     c)  ad  una  quota  di  riequilibrio  e  sviluppo  destinata  al
raggiungimento di obiettivi prioritari previsti nel settore dal Piano
regionale di sviluppo.
   3. Non piu' del cinquanta per cento  della  dotazione  complessiva
del  fondo  e'  ripartita in applicazione dei parametri indicati alla
lettera a) del comma 2;  una  quota  della  percentuale  restante  e'
comunque  riservata  al  sostegno  ed  al  potenziamento  dei servizi
sociali di base di cui  all'articolo  19  della  legge  regionale  19
maggio  1988,  n.  33  e  a  questo fine si tiene conto dei programmi
annuali di attivita' dei  servizi  predetti,  nonche'  dei  programmi
provinciali di cui all'articolo 14.
   4.  Per  l'ottenimento  dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, i
Comuni, nei termini e  con  le  modalita'  indicate  dalla  Direzione
regionale  dell'assistenza sociale, producono apposite istanze, copia
delle  quali  e'  contestualmente  trasmessa   alle   Amministrazioni
provinciali   di   pertinenza;  relativamente  al  finanziamento  del
servizio  sociale  di  base,  l'istanza  e'  prodotta  dal   soggetto
istituzionale   gestore   del   servizio   medesimo,   al  quale  e',
successivamente, assegnato il contributo  all'uopo  deliberato  dalla
Giunta regionale. I Comuni associati ai sensi dell'articolo 19, comma
4,   della  legge  regionale  19  maggio  1988,  n.  33  determinano,
nell'ambito delle  convenzioni  e  dei  programmi  di  attivita',  le
modalita' di gestione delle assegnazioni.