Art. 6.
         Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale
                       30 novembre 1987, n. 40
 
   1.  A  far  tempo  dal  1  gennaio  1994, l'articolo 3 della legge
regionale 30 novembre 1987, n. 40 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 3.
 
   1.  L'onere  continuativo   derivante   alle   Comunita'   montane
dall'esercizio   delle   funzioni  viene  coperto  tramite  l'apporto
finanziario dei Comuni delegati e il contributo dell'utenza.
   2. Il contributo dell'utenza e' definito con l'adozione, da  parte
delle  Comunita'  montane e sentiti i Comuni, di apposito regolamento
sulla  base  dello  schema  tipo   predisposto   dall'Amministrazione
regionale.".