Art. 6. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 1. A far tempo dal 1 gennaio 1994, l'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. 1. L'onere continuativo derivante alle Comunita' montane dall'esercizio delle funzioni viene coperto tramite l'apporto finanziario dei Comuni delegati e il contributo dell'utenza. 2. Il contributo dell'utenza e' definito con l'adozione, da parte delle Comunita' montane e sentiti i Comuni, di apposito regolamento sulla base dello schema tipo predisposto dall'Amministrazione regionale.".