Art. 7. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 1. L'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e suc- cessive integrazioni e modifiche e' sostituito dal seguente: "Art. 7. Destinatari 1. I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini residenti nella regione e si estendono agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno nonche' a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili. 2. Agli assistiti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti puo' essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni economiche dei soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari. 3. Nelle fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario e' individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine e' irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalita' sita in un Comune diverso.".