Art. 7.
         Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale
                        19 maggio 1988, n. 33
 
   1. L'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e suc-
cessive integrazioni e modifiche e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 7.
                             Destinatari
 
   1.  I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali
sono rivolti ai cittadini residenti nella regione e si estendono agli
stranieri ed apolidi residenti con permesso di  soggiorno  nonche'  a
tutte  le  persone  dimoranti  che  siano bisognose di interventi non
differibili.
   2. Agli assistiti e alle persone tenute  al  mantenimento  e  alla
corresponsione  degli alimenti puo' essere richiesto di concorrere al
costo di determinate prestazioni,  secondo  criteri  stabiliti  dalle
normative  e  dalle  direttive regionali in relazione alle condizioni
economiche  dei  soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni.
Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una
quota delle pensioni e dei redditi tale  che  permetta  loro  di  far
fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.
   3.  Nelle fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il
soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario  e'
individuato  nel  Comune  di  residenza  dell'utente;  a  tal fine e'
irrilevante  il   cambio   di   residenza   connesso   esclusivamente
all'accoglimento  in  struttura  di  ospitalita'  sita  in  un Comune
diverso.".