Art. 8.
         Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale
                        19 maggio 1988, n. 33
 
   1. L'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1988,  n.  33  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 14.
                    Registro dei soggetti privati
 
   1.  E  istituito,  presso  la  Direzione regionale dell'assistenza
sociale, il registro delle istituzioni,  fondazioni  ed  associazioni
private dotate o no di personalita' giuridica.
   2.  Il registro comprende le associazioni che perseguono la tutela
e la promozione sociale dei cittadini disabili e gli altri  organismi
privati  operanti nel settore socio-assistenziale, con esclusione dei
soggetti che hanno titolo all'iscrizione in altri registri regionali;
sino alla  sua  attivazione  continuano  comunque  ad  applicarsi  le
disposizioni  dei  commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale
27 dicembre 1986, n. 59 e successive integrazioni e modifiche.
   3.  L'iscrizione  nel  registro  e'  disposta  a  domanda,  previa
deliberazione  della  Giunta  regionale,  con  decreto dell'Assessore
regionale  all'assistenza  sociale  e  previo   accertamento,   anche
mediante   avvalimento   dei   Comuni  di  pertinenza,  dei  seguenti
requisiti:
     a) assenza di fini di lucro;
     b) livelli organizzativi  e  di  personale  idonei  al  tipo  di
attivita' svolta;
     c)  rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme imperative
e contrattuali in materia di lavoro, eccezione fatta per  i  casi  di
prestazioni volontarie.
   4.  Gli  Enti locali, i loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza  e  le  Unita'  sanitarie  locali  possono
stipulare  convenzioni  con  i soggetti privati iscritti nel registro
regionale. Tali convenzioni devono prevedere livelli di prestazioni e
servizi conformi alle norme vigenti in materia e alle indicazioni del
Piano regionale socio-assistenziale e degli  strumenti  dello  stesso
attuativi, forme di verifica e controllo delle prestazioni, copertura
assicurativa contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e
per  la responsabilita' civile verso terzi, durata della convenzione,
cause e modalita' di risoluzione.".