Art. 8. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 1. L'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. Registro dei soggetti privati 1. E istituito, presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale, il registro delle istituzioni, fondazioni ed associazioni private dotate o no di personalita' giuridica. 2. Il registro comprende le associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini disabili e gli altri organismi privati operanti nel settore socio-assistenziale, con esclusione dei soggetti che hanno titolo all'iscrizione in altri registri regionali; sino alla sua attivazione continuano comunque ad applicarsi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive integrazioni e modifiche. 3. L'iscrizione nel registro e' disposta a domanda, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale all'assistenza sociale e previo accertamento, anche mediante avvalimento dei Comuni di pertinenza, dei seguenti requisiti: a) assenza di fini di lucro; b) livelli organizzativi e di personale idonei al tipo di attivita' svolta; c) rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme imperative e contrattuali in materia di lavoro, eccezione fatta per i casi di prestazioni volontarie. 4. Gli Enti locali, i loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le Unita' sanitarie locali possono stipulare convenzioni con i soggetti privati iscritti nel registro regionale. Tali convenzioni devono prevedere livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia e alle indicazioni del Piano regionale socio-assistenziale e degli strumenti dello stesso attuativi, forme di verifica e controllo delle prestazioni, copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilita' civile verso terzi, durata della convenzione, cause e modalita' di risoluzione.".