IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Premesso   che   l'Amministrazione  regionale,  nell'ambito  della
gestione del proprio patrimonio, ha fatto ricorso all'istituto  della
trattativa  privata  per l'alienazione dei beni immobili disponibili,
conformemente a quanto disposto dall'artiolo 6 della legge  regionale
22 dicembre 1971, n. 57;
   Preso  atto  della  necessita'  di  disciplinare  le  procedure di
vendita mediante il ricorso alla trattativa privata,  in  particolare
per  quanto  attiene  al  disposto  della  lettera  c) del richiamato
articolo 6 della legge regionale 57/1971, al fine di conferire  ancor
maggiore  trasparenza  e pubblicita' all'operato dell'Amministrazione
regionale  in  questo  settore,  con  l'adozione   di   un   apposito
regolamento,  che  individui  preliminarmente i criteri che la Giunta
regionale  intende  seguire   nell'esercizio   del   proprio   potere
discrezionale;
   Visto il testo di regolamento disciplinante l'alienazione dei beni
immobili disponibili mediante il ricorso alla trattativa privata;
   Vista   la   relazione   esplicativa   del  predetto  regolamento,
unitamente all'avviso integrale di vendita;
   Preso atto che in data 11 marzo 1993  il  Comitato  dipartimentale
per  gli  affari  istituzionali  ha  espresso  parere  favorevole  in
relazione al regolamento di cui trattasi;
   Visto l'articolo 6, lettera c), della legge regionale 57/1971;
   Visto l'articolo 42  dello  Statuto  di  autonomia  della  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 18 marzo
1993;
 
                               Decreta
 
   E'  emanato il regolamento disciplinante l'alienazione di immobili
del patrimonio  disponibile  della  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia   mediante   il   ricorso  alla  trattativa  privata,  di  cui
all'articolo 6, lettera c), della legge regionale 22  dicembre  1971,
n.  57,  nel testo che viene allegato al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale.
   Il presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Trieste, 21 aprile 1993
 
                               TURELLO
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 10 giugno 1993
Atti della Regione FriuliVenezia Giulia, registro 12, foglio 189
 
                             REGOLAMENTO
 
disciplinante  l'alienazione  di  immobili del patrimonio disponibile
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il ricorso alla
trattativa privata, di cui all'articolo 6, lettera  c),  della  legge
regionale 22 dicembre 1971, n. 57.
 
                               Art. 1.
                             Generalita'
 
  Il   presente  regolamento  disciplina  l'alienazione  mediante  il
ricorso alla trattativa privata previsto dall'articolo 6, lettera c),
della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 per la vendita dei beni
immobili facenti  parte  del  patrimonio  disponibile  della  Regione
Autonoma  Friuli-Venezia Giulia non utilizzabili dall'Amministrazione
regionale per i propri fini istituzionali.
   Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli  6,  lettere
a) e b), 7 ed 8 della legge regionale 22 di cembre 1971, n. 57.