IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che l'Amministrazione regionale, nell'ambito della gestione del proprio patrimonio, ha fatto ricorso all'istituto della trattativa privata per l'alienazione dei beni immobili disponibili, conformemente a quanto disposto dall'artiolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57; Preso atto della necessita' di disciplinare le procedure di vendita mediante il ricorso alla trattativa privata, in particolare per quanto attiene al disposto della lettera c) del richiamato articolo 6 della legge regionale 57/1971, al fine di conferire ancor maggiore trasparenza e pubblicita' all'operato dell'Amministrazione regionale in questo settore, con l'adozione di un apposito regolamento, che individui preliminarmente i criteri che la Giunta regionale intende seguire nell'esercizio del proprio potere discrezionale; Visto il testo di regolamento disciplinante l'alienazione dei beni immobili disponibili mediante il ricorso alla trattativa privata; Vista la relazione esplicativa del predetto regolamento, unitamente all'avviso integrale di vendita; Preso atto che in data 11 marzo 1993 il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali ha espresso parere favorevole in relazione al regolamento di cui trattasi; Visto l'articolo 6, lettera c), della legge regionale 57/1971; Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 18 marzo 1993; Decreta E' emanato il regolamento disciplinante l'alienazione di immobili del patrimonio disponibile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il ricorso alla trattativa privata, di cui all'articolo 6, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, nel testo che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 aprile 1993 TURELLO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 10 giugno 1993 Atti della Regione FriuliVenezia Giulia, registro 12, foglio 189 REGOLAMENTO disciplinante l'alienazione di immobili del patrimonio disponibile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il ricorso alla trattativa privata, di cui all'articolo 6, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57. Art. 1. Generalita' Il presente regolamento disciplina l'alienazione mediante il ricorso alla trattativa privata previsto dall'articolo 6, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 per la vendita dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non utilizzabili dall'Amministrazione regionale per i propri fini istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, lettere a) e b), 7 ed 8 della legge regionale 22 di cembre 1971, n. 57.