Art. 2. Approvazione ricorso alla trattativa privata perizia di stima Il ricorso alla trattativa privata, conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, viene preliminarmente approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'alienazione dei beni di cui al precedente articolo 1 deve essere preceduta da una perizia di stima redatta dal competente organo tecnico regionale.