Art. 2.
    Approvazione ricorso alla trattativa privata perizia di stima
 
  Il ricorso alla trattativa privata, conformemente a quanto disposto
dall'articolo  6, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 1971,
n. 57, viene preliminarmente approvato  dalla  Giunta  regionale  con
propria deliberazione.
   L'alienazione dei beni di cui al precedente articolo 1 deve essere
preceduta  da  una  perizia  di  stima  redatta dal competente organo
tecnico regionale.