Art. 3. Vendita per corrispettivo inferiore o pari a lire 50 milioni Per gli immobili il cui corrispettivo di vendita, determinato dal competente organo tecnico regionale, sia inferiore o pari a lire 50 milioni, I.V.A. esclusa, la trattativa privata viene condotta direttamente con il richiedente l'acquisto. In caso di piu' interessati all'acquisto, i competenti uffici regionali inviteranno gli stessi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre entro un termine prefissato la migliore offerta, che non potra' comunque essere inferiore al giudizio di stima formulato dal surrichiamato organo tecnico.