Art. 3.
    Vendita per corrispettivo inferiore o pari a lire 50 milioni
 
   Per  gli immobili il cui corrispettivo di vendita, determinato dal
competente organo tecnico regionale, sia inferiore o pari a  lire  50
milioni,   I.V.A.  esclusa,  la  trattativa  privata  viene  condotta
direttamente con il richiedente l'acquisto.
   In caso di piu'  interessati  all'acquisto,  i  competenti  uffici
regionali inviteranno gli stessi, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento,  a  produrre  entro  un  termine  prefissato la migliore
offerta, che non potra' comunque  essere  inferiore  al  giudizio  di
stima formulato dal surrichiamato organo tecnico.