Art. 2.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  del  comma  2
dell'art.  127  della  Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 St. ed
entra in vigore il  giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla  e  di  farla  osservare  come legge della regione Emilia-
Romagna.
    Bologna, 17 giugno 1993
 
                               BOSELLI