Art. 2.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  dell'articolo
127  della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 30 marzo 1993
 
                               PASETTO
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 25  marzo
1993.