Art. 2.
                   Modificazioni dell'articolo 58
            della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64
 
   1.  Il  comma  1  dell'articolo 58 della legge regionale n. 64 del
1987, e' cosi' sostituito:
   "1. Le case di cura private autorizzate alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  devono  adeguarsi  ai  requisiti  ivi
previsti entro il 31 dicembre 1993".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 16 aprile 1993
 
                               PASETTO
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9  aprile
1993.