Art. 2. Modificazioni dell'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 1. Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale n. 64 del 1987, e' cosi' sostituito: "1. Le case di cura private autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro il 31 dicembre 1993". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 16 aprile 1993 PASETTO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 aprile 1993.