Art. 10. 1. Al fine di favorire la piu' attiva partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione del mercato unico europeo, viene istituito il Fondo regionale per l'Europa, la cui utilizzazione e' finalizzata a promuovere, coordinare e realizzare, nelle materie di interesse regionale, programmi di intervento volti allo sviluppo del processo di integrazione europea nelle sue dimensioni economica, sociale, culturale, politica e ambientale. 2. Alla costituzione del predetto fondo concorrono gli stanziamenti previsti da tutte le leggi regionali adottate per le finalita' di cui al presente articolo. 3. I capitoli istituiti con le predette leggi regionali n. 37 del 1983, n. 17 e n. 18 del 1985 e articolo 25 della legge regionale n. 21 del 1991 vengono conservati per la sola gestione dei residui passivi, mentre per la gestione della competenza viene istituito nel bilancio regionale il capitolo n. 11250 con la denominazione: "Fondo regionale per l'Europa" con una dotazione, per l'anno 1993, di L. 2.250.000.000. 4. Con deliberazione del Consiglio regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale, viene definito il programma delle attivita' e disposta la ripartizione del Fondo regionale per l'Europa secondo le finalita' previste dalle leggi regionali di cui al comma 3 alla cui gestione provvederanno le strutture competenti nelle singole materie, d'intesa e con il raccordo del settore operativo per i rapporti con la CEE che, curera' la diffusione della conoscenza delle predette iniziative, nonche' delle procedure per l'accesso agli interventi disposti dalla CEE.