Art. 10.
 
   1. Al fine di favorire la piu' attiva partecipazione della Regione
Lazio  alla  realizzazione del mercato unico europeo, viene istituito
il Fondo regionale per l'Europa, la cui utilizzazione e'  finalizzata
a  promuovere,  coordinare  e  realizzare, nelle materie di interesse
regionale, programmi di intervento volti allo sviluppo  del  processo
di  integrazione  europea  nelle  sue  dimensioni economica, sociale,
culturale, politica e ambientale.
   2.  Alla  costituzione   del   predetto   fondo   concorrono   gli
stanziamenti  previsti  da  tutte  le leggi regionali adottate per le
finalita' di cui al presente articolo.
   3. I capitoli istituiti con le predette leggi regionali n. 37  del
1983,  n.  17 e n. 18 del 1985 e articolo 25 della legge regionale n.
21 del 1991 vengono conservati  per  la  sola  gestione  dei  residui
passivi,  mentre per la gestione della competenza viene istituito nel
bilancio regionale il capitolo n. 11250 con la denominazione:  "Fondo
regionale  per  l'Europa"  con  una dotazione, per l'anno 1993, di L.
2.250.000.000.
   4. Con deliberazione del Consiglio regionale,  da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
approvazione del bilancio  regionale,  viene  definito  il  programma
delle  attivita'  e  disposta la ripartizione del Fondo regionale per
l'Europa secondo le finalita' previste dalle leggi regionali  di  cui
al  comma  3  alla cui gestione provvederanno le strutture competenti
nelle  singole  materie,  d'intesa  e  con  il  raccordo  del settore
operativo per i rapporti con la CEE che, curera' la diffusione  della
conoscenza  delle  predette  iniziative,  nonche' delle procedure per
l'accesso agli interventi disposti dalla CEE.