Art. 17.
 
   1.  In  deroga  alle  procedure  previste dalla legge regionale 11
dicembre 1986, n. 53, per gli interventi  finalizzati  alla  raccolta
differenziata  dei  rifiuti, le somme stanziate sul capitolo n. 52105
vengono ripartite alle amministrazioni provinciali con  deliberazione
della  Giunta  regionale  ed  erogate  alle stesse non appena faranno
pervenire le deliberazioni esecutive di programmi provinciali per  la
raccolta  differenziata,  approvati  dai consigli provinciali, previa
deliberazione  della  Giunta  regionale  su  conforme  parere   delle
commissioni consiliari permanenti ambiente e bilancio.