Art. 17. 1. In deroga alle procedure previste dalla legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53, per gli interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti, le somme stanziate sul capitolo n. 52105 vengono ripartite alle amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale ed erogate alle stesse non appena faranno pervenire le deliberazioni esecutive di programmi provinciali per la raccolta differenziata, approvati dai consigli provinciali, previa deliberazione della Giunta regionale su conforme parere delle commissioni consiliari permanenti ambiente e bilancio.