Art. 19. 1. I contributi per insediamenti in aree attrezzate previsti dall'articolo 11 della legge Regionale 30 settembre 1987, n. 51, gia' stabiliti nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile sono concessi fino ad un massimo di L. 60.000.000. Sono ammesse a tale beneficio le domande presentate successivamente alla data del 30 giugno 1992. 2. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, per i capitoli di spesa n. 22220, n. 22223 e n. 22224.