Art. 19.
 
   1. I contributi  per  insediamenti  in  aree  attrezzate  previsti
dall'articolo 11 della legge Regionale 30 settembre 1987, n. 51, gia'
stabiliti  nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile sono
concessi fino ad un massimo di L. 60.000.000.  Sono  ammesse  a  tale
beneficio  le  domande  presentate  successivamente  alla data del 30
giugno 1992.
   2. Sono confermate  per  l'anno  1993  le  disposizioni  contenute
nell'articolo  2  della  legge  regionale 3 giugno 1992, n. 36, per i
capitoli di spesa n. 22220, n. 22223 e n. 22224.