Art. 20.
 
   1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 21 gennaio 1988,  n.
7,  sono  estese anche ai consorzi cosi' come definiti dalle leggi n.
443 del 1985 e n. 317 del 1991.
   2. Al fine di dare piena ed intera esecuzione alla  decisione  CEE
SG  (93)  D/1306 del 27 gennaio 1993 la legge regionale n. 7 del 1988
e' integrata da quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale
n. 6252 del 2 luglio 1992.
   3.  Le  disposizioni  di cui al comma 2 si applicano dalla data di
entrata in vigore della stessa legge regionale n. 7 del 1988.