Art. 20. 1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7, sono estese anche ai consorzi cosi' come definiti dalle leggi n. 443 del 1985 e n. 317 del 1991. 2. Al fine di dare piena ed intera esecuzione alla decisione CEE SG (93) D/1306 del 27 gennaio 1993 la legge regionale n. 7 del 1988 e' integrata da quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 6252 del 2 luglio 1992. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 7 del 1988.