Art. 21. 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, e' cosi' sostituito: "2. La gestione del fondo di cui al precedente comma e' regolata da apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale da stipularsi con la FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge". 2. Dopo la lettera c) dell'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 1986 e' aggiunta la seguente: "c-bis l'acquisizione da parte delle imprese di sistemi aziendali di qualita' certificati e/o l'aggiornamento di quelli esistenti".