Art. 21.
 
   1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1986,
n. 23, e' cosi' sostituito:
   "2. La gestione del fondo di cui al precedente comma  e'  regolata
da   apposita   convenzione  deliberata  dalla  Giunta  regionale  da
stipularsi con la FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a.  nel
rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge".
   2.  Dopo la lettera c) dell'articolo 2 della legge regionale n. 23
del 1986 e' aggiunta la  seguente:  "c-bis  l'acquisizione  da  parte
delle  imprese  di  sistemi  aziendali  di  qualita'  certificati e/o
l'aggiornamento di quelli esistenti".