Art. 22. 1. Per far fronte alla situazione finanziaria che si e' venuta a determinare a seguito del trasferimento da parte dello Stato di risorse inferiori alle necessita' dell'attuale servizio sanitario regionale, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, sentita la commissione consiliare permanente della sanita', i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, in relazione alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.