Art. 22.
 
   1. Per far fronte alla situazione finanziaria che si e'  venuta  a
determinare  a  seguito  del  trasferimento  da  parte dello Stato di
risorse inferiori alle  necessita'  dell'attuale  servizio  sanitario
regionale, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, sentita la
commissione  consiliare  permanente  della  sanita',  i provvedimenti
previsti dalla normativa vigente, in  relazione  alla  partecipazione
dei cittadini alla spesa sanitaria.