Art. 23.
 
   1. In attesa del riordino del servizio sanitario regionale a norma
del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare
della  definizione  dei  nuovi  ambiti  territoriali   delle   unita'
sanitarie  locali,  le  operazioni  di liquidazione e pagamento delle
prestazioni   specialistiche   rese   dai   presidi   e   specialisti
convenzionati  verranno  effettuate dalle unita' sanitarie locali del
capoluogo di provincia e per la provincia di Roma, dalla USL RM/4 per
conto delle USL del rispettivo ambito territoriale.