Art. 23. 1. In attesa del riordino del servizio sanitario regionale a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare della definizione dei nuovi ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, le operazioni di liquidazione e pagamento delle prestazioni specialistiche rese dai presidi e specialisti convenzionati verranno effettuate dalle unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia e per la provincia di Roma, dalla USL RM/4 per conto delle USL del rispettivo ambito territoriale.