Art. 24.
 
   1.  A  parziale  modifica  di  quanto   previsto   dal   comma   3
dell'articolo  3,  della  legge  regionale  31  dicembre 1992, n. 58,
costituisce  la  prima  fase  di  attuazione  della   stessa   legge,
l'intervento  per  la  riconvenzione  a  metano del parco veicoli del
servizio  di  trasporto  pubblico  del  Comune   di   Roma,   nonche'
l'intervento  per  la  realizzazione  di  corsie protette per i mezzi
pubblici e di nuove isole pedonali nella citta' di Roma (spesa lire 6
miliardi).
   2. Gli  interventi  di  cui  sopra  sono  assistiti  dall'apposito
stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale
n.  58  del  1992  previsti  al  capitolo  n. 13108 della proposta di
bilancio 1993, e gia' riservati agli studi del comune di Roma.