Art. 24. 1. A parziale modifica di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, della legge regionale 31 dicembre 1992, n. 58, costituisce la prima fase di attuazione della stessa legge, l'intervento per la riconvenzione a metano del parco veicoli del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma, nonche' l'intervento per la realizzazione di corsie protette per i mezzi pubblici e di nuove isole pedonali nella citta' di Roma (spesa lire 6 miliardi). 2. Gli interventi di cui sopra sono assistiti dall'apposito stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 58 del 1992 previsti al capitolo n. 13108 della proposta di bilancio 1993, e gia' riservati agli studi del comune di Roma.