Art. 25.
 
   1.  Ai  comuni  ed  alle province il cui territorio e' compreso in
tutto o in parte  entro  i  confini  di  un'area  protetta  regionale
istituita  a  norma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e'
riservata la quota del  15  per  cento  dei  finanziamenti  regionali
stanziati  per  la  realizzazione  sul  territorio  compreso  entro i
confini dell'area protetta di interventi, impianti o  spese  previste
nel piano dell'area protetta, relativamente a:
     a)  restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore
storico e culturale;
     b) recupero dei nuclei abitati rurali;
     c) opere igieniche ed idropotabili e di  risanamento  dell'aria,
acqua, suolo;
     d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio e
delle attivita' agricole e forestali;
     e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco;
     f) agriturismo;
     g) attivita' sportive compatibili;
     h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
     i)  strutture  per la utilizzazione di fonti energetiche a basso
impatto ambientale (metano, gas combustibile ed altro).