Art. 25. 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale istituita a norma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e' riservata la quota del 15 per cento dei finanziamenti regionali stanziati per la realizzazione sul territorio compreso entro i confini dell'area protetta di interventi, impianti o spese previste nel piano dell'area protetta, relativamente a: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'aria, acqua, suolo; d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio e delle attivita' agricole e forestali; e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attivita' sportive compatibili; h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili; i) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale (metano, gas combustibile ed altro).