Art. 27.
 
   1.  E'  istituita  l'Agenzia  regionale  per  i  Parchi  ai  sensi
dell'articolo 53 dello Statuto al fine:
     a)  di assistere gli organismi di gestione nella progettazione e
realizzazione dei programmi di sviluppo  compatibile  previsti  dalla
legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;
     b)  collaborare  con  gli  uffici regionali alla elaborazione di
programmi e delle previsioni finanziarie in materia di aree  protette
ivi  compresi  quelli  per  l'accesso  ai  finanziamenti  nazionali e
comunitari;
     c) curare per conto della Regione la  formazione  professionale,
l'aggiornamento   e   la  qualificazione  del  personale  delle  aree
protette.
   2. Il Presidente della Giunta regionale e' delegato  a  presentare
al  Consiglio  regionale,  entro  sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge  sul  Bollettino  Ufficile  della  Regione,  una
delibera  per  approvare lo Statuto dell'Ente e la composizione degli
organi di gestione.
   3.  E'  contemporaneamente  istituito  un   fondo   di   dotazione
dell'importo  di  lire  1  miliardo  per  le  attivita'  di  gestione
dell'Agenzia.
   4.  Il  pari  importo  e'  a  carico del capitolo n. 13136. Si da'
contemporaneamente  disposizione  per  l'istituzione  di   un   nuovo
capitolo di bilancio ed alla modifica della tabella B.