Art. 27. 1. E' istituita l'Agenzia regionale per i Parchi ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto al fine: a) di assistere gli organismi di gestione nella progettazione e realizzazione dei programmi di sviluppo compatibile previsti dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46; b) collaborare con gli uffici regionali alla elaborazione di programmi e delle previsioni finanziarie in materia di aree protette ivi compresi quelli per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari; c) curare per conto della Regione la formazione professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale delle aree protette. 2. Il Presidente della Giunta regionale e' delegato a presentare al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficile della Regione, una delibera per approvare lo Statuto dell'Ente e la composizione degli organi di gestione. 3. E' contemporaneamente istituito un fondo di dotazione dell'importo di lire 1 miliardo per le attivita' di gestione dell'Agenzia. 4. Il pari importo e' a carico del capitolo n. 13136. Si da' contemporaneamente disposizione per l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio ed alla modifica della tabella B.