Art. 28. 1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'acquisizione di beni e servizi e' riservata, fino alla concorrenza massima del 4 per cento e comunque non inferiore al 2 per cento, a valere sugli stanziamenti relativi del bilancio di previsione 1993 a cooperative integrate con portatori di handicap di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9.