Art. 28.
 
   1.   Una   quota   dell'affidamento   dei  lavori  concernenti  la
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'acquisizione di
beni e servizi e' riservata, fino alla concorrenza massima del 4  per
cento  e  comunque  non  inferiore  al  2  per  cento, a valere sugli
stanziamenti relativi del bilancio di previsione 1993  a  cooperative
integrate  con  portatori  di handicap di cui alla legge regionale 14
gennaio 1987, n. 9.