Art. 29. 1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1990, n. 62, e' abrogata. 2. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 62 del 1990 sono sostituite dalle seguenti: " d) capitolo n. 46120: "Contributo 'una tantum', in conto capitale, per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e relative infrastrutture", lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per il 1993 e lire 4.000 milioni per il 1994; e) capitolo n. 46122: "Contributo 'una tantum' alle amministrazioni provinciali di Roma, Rieti e Frosinone in conto capitale per il potenziamento delle strutture pubbliche connesse con l'attivita' sciistica e per garantire la funzionalita' dei servizi logistici", lire 4.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per il 1993 e lire 3.000 milioni per il 1994". 3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 62 del 1990, e' abrogata. 4. Le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 62 del 1990 sono sostituite dalla seguente lettera: " d) 1) quanto a lire 5.000 milioni quale contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e delle relative infrastrutture; 2) quanto a lire 4.000 milioni per interventi atti a garantire la funzionalita' dei servizi logistici ed il potenziamento di strutture pubbliche". 5. L'autorizzazione di spesa e' articolata in ragione di lire 2 miliardi per il 1993 e lire 7 miliardi per il 1994, mediante utilizzazione delle partite contabili iscritte al capitolo n. 39002, lettera a) per l'anno 1993 ed al capitolo n. 39002, lettera a) per il 1994. 6. Le risorse relative alle predette finalita' sono trasferite in ragione del 45 per cento alla provincia di Rieti, del 35 per cento alla provincia di Frosinone, del 20 per cento alla provincia di Roma. 7. Le domande di contributo sono presentate alle rispettive prov- ince entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da operatori pubblici e privati compresi coloro che per il medesimo titolo hanno gia' presentato alla Regione la domanda ai sensi della legge regionale n. 62 del 1990 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora ottenuto il contributo. 8. Le amministrazioni provinciali redigono, sulla base delle risultanze di conferenze dei servizi all'uopo convocate, un programma organico di interventi che deve essere approvato con delibera del consiglio provinciale. 9. La misura del contributo relativa agli interventi previsti nei programmi provinciali non puo' eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile. A parita' di condizione sono ritenuti prioritari gli interventi a favore di soggetti che gestiscono direttamente i servizi interessati alla legge regionale n. 62 del 1990. 10. Con cadenza semestrale le province riferiscono alla Regione sull'entita' dei contributi concessi e sulla stato di attuazione dei programmi. 11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di turismo, in caso di ritardo nell'attuazione dei programmi stessi, puo' deliberare il recupero dei fondi assegnati per i quali non sia stata disposta la concessione dei contributi; la Giunta regionale puo', altresi', disporre, su richiesta delle amministrazioni provinciali interessate, la riapertura dei termini per la richiesta dei contributi medesimi. 12. Sono fatte salve per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera d), comma 4, le disposizioni della legge regionale n. 62 del 1990 non incompatibili con quelle espressamente previste per i medesimi interventi.