Art. 29.
 
   1. La  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo  10  della  legge
regionale 24 maggio 1990, n. 62, e' abrogata.
   2.  Le  lettere  d) ed e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge
regionale n. 62 del 1990 sono sostituite dalle seguenti:
    " d) capitolo  n.  46120:  "Contributo  'una  tantum',  in  conto
capitale, per la realizzazione di impianti di innevamento programmato
e  relative  infrastrutture",  lire  5.000  milioni di cui lire 1.000
milioni per il 1993 e lire 4.000 milioni per il 1994;
     e)  capitolo   n.   46122:   "Contributo   'una   tantum'   alle
amministrazioni  provinciali  di  Roma,  Rieti  e  Frosinone in conto
capitale per il potenziamento delle strutture pubbliche connesse  con
l'attivita'  sciistica  e  per garantire la funzionalita' dei servizi
logistici", lire 4.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per il  1993
e lire 3.000 milioni per il 1994".
   3.  La  lettera  f)  del  comma  2  dell'articolo  10  della legge
regionale n. 62 del 1990, e' abrogata.
   4. Le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo  10  della  legge
regionale n. 62 del 1990 sono sostituite dalla seguente lettera:
    "  d)  1)  quanto  a lire 5.000 milioni quale contributo in conto
capitale per la realizzazione di impianti di innevamento  programmato
e delle relative infrastrutture;
         2)  quanto  a  lire  4.000  milioni  per  interventi  atti a
garantire la funzionalita' dei servizi logistici ed il  potenziamento
di strutture pubbliche".
   5.  L'autorizzazione  di  spesa e' articolata in ragione di lire 2
miliardi per il  1993  e  lire  7  miliardi  per  il  1994,  mediante
utilizzazione  delle partite contabili iscritte al capitolo n. 39002,
lettera a) per l'anno 1993 ed al capitolo n. 39002, lettera a) per il
1994.
   6. Le risorse relative alle predette finalita' sono trasferite  in
ragione  del  45  per cento alla provincia di Rieti, del 35 per cento
alla provincia di Frosinone, del 20 per cento alla provincia di Roma.
   7. Le domande di contributo sono presentate alle rispettive  prov-
ince  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge da operatori pubblici e privati  compresi  coloro  che
per  il medesimo titolo hanno gia' presentato alla Regione la domanda
ai sensi della legge regionale n. 62 del 1990  e  che  alla  data  di
entrata  in  vigore della presente legge non hanno ancora ottenuto il
contributo.
   8.  Le  amministrazioni  provinciali  redigono,  sulla  base delle
risultanze di conferenze dei servizi all'uopo convocate, un programma
organico di interventi che deve essere  approvato  con  delibera  del
consiglio provinciale.
   9.  La misura del contributo relativa agli interventi previsti nei
programmi provinciali non puo' eccedere l'80 per  cento  della  spesa
ammissibile.  A  parita'  di  condizione sono ritenuti prioritari gli
interventi a favore di soggetti che gestiscono direttamente i servizi
interessati alla legge regionale n. 62 del 1990.
   10. Con cadenza semestrale le province  riferiscono  alla  Regione
sull'entita'  dei contributi concessi e sulla stato di attuazione dei
programmi.
   11.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  commissione   consiliare
competente  in materia di turismo, in caso di ritardo nell'attuazione
dei programmi stessi, puo' deliberare il recupero dei fondi assegnati
per i quali non sia stata disposta la concessione dei contributi;  la
Giunta   regionale  puo',  altresi',  disporre,  su  richiesta  delle
amministrazioni provinciali interessate, la  riapertura  dei  termini
per la richiesta dei contributi medesimi.
   12. Sono fatte salve per l'attuazione degli interventi di cui alla
lettera  d), comma 4, le disposizioni della legge regionale n. 62 del
1990 non  incompatibili  con  quelle  espressamente  previste  per  i
medesimi interventi.