Art. 3.
 
   1. Ai sensi delle lettere g) e h)  dell'articolo  23  della  legge
regionale 18 maggio 1992, n. 35, il limite entro il quale i dirigenti
della    seconda    qualifica   funzionale   esercitano   l'attivita'
contrattuale, previa  deliberazione  di  autorizzazione  adottata  di
volta  in  volta  dalla  Giunta  regionale,  e' stabilito in lire 100
milioni.
   2. In attuazione della norma di rinvio contenuta al punto 5, comma
1, dell'articolo 22  dello  Statuto  e  della  direttiva  in  materia
disposta  dal comma 2 dell'articolo 35 della legge 19 maggio 1976, n.
335, la Regione Lazio recepisce normalmente nel  proprio  ordinamento
le   norme   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  in  quanto
applicabili.
   3. Fino  a  quando  norme  legislative  statali  o  regionali  non
disporranno   diversamente,   la   formale   acquisizione   normativa
nell'ordinamento contabile disposta con il comma  2,  ha  effetto  ai
fini  dello  scioglimento  di  ogni  e  qualsiasi riserva operativa o
limitativa  dell'attivita'  contrattuale  della  Regione  Lazio,  ivi
compresa quella contenuta nell'articolo 28 della legge  regionale  n.
35 del 1992.