Art. 3. 1. Ai sensi delle lettere g) e h) dell'articolo 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, il limite entro il quale i dirigenti della seconda qualifica funzionale esercitano l'attivita' contrattuale, previa deliberazione di autorizzazione adottata di volta in volta dalla Giunta regionale, e' stabilito in lire 100 milioni. 2. In attuazione della norma di rinvio contenuta al punto 5, comma 1, dell'articolo 22 dello Statuto e della direttiva in materia disposta dal comma 2 dell'articolo 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la Regione Lazio recepisce normalmente nel proprio ordinamento le norme sulla contabilita' generale dello Stato, in quanto applicabili. 3. Fino a quando norme legislative statali o regionali non disporranno diversamente, la formale acquisizione normativa nell'ordinamento contabile disposta con il comma 2, ha effetto ai fini dello scioglimento di ogni e qualsiasi riserva operativa o limitativa dell'attivita' contrattuale della Regione Lazio, ivi compresa quella contenuta nell'articolo 28 della legge regionale n. 35 del 1992.