Art. 4.
 
   1.  La  Giunta  regionale,  nei  casi  in  cui  le leggi regionali
prevedano,  ai  sensi  dell'articolo  13  dello  Statuto,  il  parere
preventivo   della   commissione   consiliare  permanente  su  propri
provvedimenti amministrativi, approva lo schema  della  deliberazione
da sottoporre alla commissione stessa.
   2.  Acquisito  il  parere della commissione consiliare permanente,
salvo quanto previsto al comma  3,  la  Giunta  regionale  adotta  la
deliberazione definitiva.
   3.  Qualora  il parere della commissione consiliare permanente non
venga espresso entro il termine di cui al comma  2  dell'articolo  79
del  Regolamento del Consiglio e la commissione stessa non si avvalga
della facolta' di chiedere al Presidente  della  Giunta  regionale  o
all'assessore  competente  chiarimenti  a  norma  dei  commi  7 ed 8,
dell'articolo 13, dello Statuto, la Giunta regionale  puo'  procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere richiesto nel caso non
si tratti di deliberazioni di competenza consiliare.