Art. 4. 1. La Giunta regionale, nei casi in cui le leggi regionali prevedano, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, il parere preventivo della commissione consiliare permanente su propri provvedimenti amministrativi, approva lo schema della deliberazione da sottoporre alla commissione stessa. 2. Acquisito il parere della commissione consiliare permanente, salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale adotta la deliberazione definitiva. 3. Qualora il parere della commissione consiliare permanente non venga espresso entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 79 del Regolamento del Consiglio e la commissione stessa non si avvalga della facolta' di chiedere al Presidente della Giunta regionale o all'assessore competente chiarimenti a norma dei commi 7 ed 8, dell'articolo 13, dello Statuto, la Giunta regionale puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere richiesto nel caso non si tratti di deliberazioni di competenza consiliare.