Art. 5. 1. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7 ed 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36. 2. Il termine del 30 giugno previsto dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, per gli adempimenti degli enti locali e dei soggetti privati ai fini di ottenere benefici e provvidenze disposte da leggi regionali e' anticipato al 31 maggio di ciascun anno.