Art. 5.
 
   1. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute negli
articoli 4, 5, 7 ed 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.
   2. Il termine del 30 giugno previsto dalla legge regionale 2 marzo
1987,  n.  23,  per  gli adempimenti degli enti locali e dei soggetti
privati ai fini di ottenere benefici e provvidenze disposte da  leggi
regionali e' anticipato al 31 maggio di ciascun anno.