Art. 6.
 
   1.  Al  fine  di  attivare  nuovi  interventi  urgenti  a sostegno
dell'occupazione,  e'   autorizzata   l'utilizzazione   delle   somme
conservate  mediante delibere di massima tra i residui passivi per le
quali, entro i termini  del  comma  2,  non  sia  stata  attivata  la
concreta realizzazione delle relative opere od interventi.
   2.  In  relazione  a  quanto  precede,  entro il 30 aprile 1993 il
gruppo di lavoro per l'emergenza occupazione costituito dalla  Giunta
regionale con delibera n. 10321 del 19 novembre 1992 dovra' espletare
una   revisione   straordinaria   dei   residui  passivi  provenienti
dall'esercizio 1991 e,  entro  il  30  settembre  1993,  una  analoga
revisione  dei residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario
1992.
   3.   Le   risultanze    della    revisione    verranno    iscritte
nell'assestamento al bilancio dell'esercizio 1993.
   4.  Le  somme come sopra individuate saranno eliminate dall'elenco
n. 5/b allegato al bilancio e, per  un  importo  di  pari  ammontare,
saranno destinate ad interventi per investimenti al cui finanziamento
si  provvedera'  mediante  inclusione  sull'elenco n. 5/a, al fine di
conservare inalterato il limite massimo  consentito  per  il  ricorso
alla contrazione di mutui.
   5.  La  destinazione  delle  risorse come sopra individuate il cui
ammontare e' stimato in misura pari  all'entita'  media  annuale  dei
residui eliminati nei precedenti esercizi dall'articolo 8 della legge
regionale  20  dicembre  1990,  n.  92,  dall'articolo  6 della legge
regionale 21 dicembre 1991, n. 78, e articolo 4 della legge regionale
16 dicembre 1992, n. 54, sara' disposta con le modalita' previste dal
comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15,
e, in via prioritaria, sara' finalizzata  per  il  70  per  cento  al
completamento dei progetti gia' parzialmente finanziati attraverso il
Fondo  investimenti  per  l'occupazione (F.I.O.), la legge n. 183 del
1989, la legge n. 305 del 1989 (piano triennale per l'ambiente) e  la
legge regionale 24 maggio 1990, n. 60.
   6. Nell'ambito delle finalizzazioni delle risorse sara', altresi',
disposto  il rifinanziamento delle leggi regionali 26 agosto 1988, n.
54 e 7  settembre  1987,  n.  51,  in  materia  di  artigianato,  del
provvedimento  sulla  certificazione sistemi di qualita' aziendale ed
il cofinanziamento regionale  di  progetti  approvati  dalla  CEE  in
materia  di  sviluppo  dell'occupazione, nonche' il progetto CONVER -
per l'importo di lire 5 miliardi - ed i progetti legislativi  per  la
riconversione dell'industria che opera nel settore della difesa.
   7.  Con  il  provvedimento di utilizzazione delle suddette risorse
verra', altresi', istituito un Fondo a sostegno dell'occupazione  nel
Lazio, per:
     a) promuovere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali e
lo sviluppo di quelle esistenti;
     b) agevolare processi di gestione delle eccedenze di personale a
favorire la mobilita' dei lavoratori interessati;
     c)  promuovere  la  realizzazione  di  programmi  di impiego dei
lavoratori privi di occupazione in opere e servizi socialmente utili;
     d) rifinanziare la legge regionale  4  marzo  1985,  n.  2,  per
l'importo di lire 4 miliardi.
   8.  Per  l'istituzione  di  tale  Fondo  dovra' essere iscritta in
bilancio la somma presunta  di  lire  35  miliardi,  di  cui  lire  5
miliardi finalizzati al programma di sviluppo per l'Alto-Lazio.