Art. 6. 1. Al fine di attivare nuovi interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, e' autorizzata l'utilizzazione delle somme conservate mediante delibere di massima tra i residui passivi per le quali, entro i termini del comma 2, non sia stata attivata la concreta realizzazione delle relative opere od interventi. 2. In relazione a quanto precede, entro il 30 aprile 1993 il gruppo di lavoro per l'emergenza occupazione costituito dalla Giunta regionale con delibera n. 10321 del 19 novembre 1992 dovra' espletare una revisione straordinaria dei residui passivi provenienti dall'esercizio 1991 e, entro il 30 settembre 1993, una analoga revisione dei residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario 1992. 3. Le risultanze della revisione verranno iscritte nell'assestamento al bilancio dell'esercizio 1993. 4. Le somme come sopra individuate saranno eliminate dall'elenco n. 5/b allegato al bilancio e, per un importo di pari ammontare, saranno destinate ad interventi per investimenti al cui finanziamento si provvedera' mediante inclusione sull'elenco n. 5/a, al fine di conservare inalterato il limite massimo consentito per il ricorso alla contrazione di mutui. 5. La destinazione delle risorse come sopra individuate il cui ammontare e' stimato in misura pari all'entita' media annuale dei residui eliminati nei precedenti esercizi dall'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 92, dall'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1991, n. 78, e articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 54, sara' disposta con le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e, in via prioritaria, sara' finalizzata per il 70 per cento al completamento dei progetti gia' parzialmente finanziati attraverso il Fondo investimenti per l'occupazione (F.I.O.), la legge n. 183 del 1989, la legge n. 305 del 1989 (piano triennale per l'ambiente) e la legge regionale 24 maggio 1990, n. 60. 6. Nell'ambito delle finalizzazioni delle risorse sara', altresi', disposto il rifinanziamento delle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 54 e 7 settembre 1987, n. 51, in materia di artigianato, del provvedimento sulla certificazione sistemi di qualita' aziendale ed il cofinanziamento regionale di progetti approvati dalla CEE in materia di sviluppo dell'occupazione, nonche' il progetto CONVER - per l'importo di lire 5 miliardi - ed i progetti legislativi per la riconversione dell'industria che opera nel settore della difesa. 7. Con il provvedimento di utilizzazione delle suddette risorse verra', altresi', istituito un Fondo a sostegno dell'occupazione nel Lazio, per: a) promuovere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali e lo sviluppo di quelle esistenti; b) agevolare processi di gestione delle eccedenze di personale a favorire la mobilita' dei lavoratori interessati; c) promuovere la realizzazione di programmi di impiego dei lavoratori privi di occupazione in opere e servizi socialmente utili; d) rifinanziare la legge regionale 4 marzo 1985, n. 2, per l'importo di lire 4 miliardi. 8. Per l'istituzione di tale Fondo dovra' essere iscritta in bilancio la somma presunta di lire 35 miliardi, di cui lire 5 miliardi finalizzati al programma di sviluppo per l'Alto-Lazio.