Art. 7. 1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, il fondo sanitario regionale di parte corrente e' destinato al finanziamento delle spese ripartite nei capitoli dal n. 41106 al n. 41130 di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993. 2. Al fine di consentire alle strutture sanitarie di predisporre il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1993, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre il riparto tra tutte le strutture medesime degli stanziamenti di cui al comma 1. 3. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasferimenti finanziari tra enti pubblici e coerentemente con il riparto di cui al comma 2 la Giunta regionale provvede a disporre il trasferimento per ciascuna struttura sanitaria della rata trimestrale di spesa corrente comprensiva di tutte le componenti di spesa. 4. Nulla e' innovato con riferimento alla procedura prevista dalla lettera a), comma 5, dell'articolo 21, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, in merito alle eventuali assegnazioni integrative da parte dello Stato per la spesa sanitaria.