Art. 7.
 
   1.  Ai  sensi  dell'articolo  4  della legge regionale 8 settembre
1983, n. 58, il  fondo  sanitario  regionale  di  parte  corrente  e'
destinato  al finanziamento delle spese ripartite nei capitoli dal n.
41106 al n. 41130 di cui allo stato di  previsione  della  spesa  del
bilancio regionale 1993.
   2.  Al  fine di consentire alle strutture sanitarie di predisporre
il proprio bilancio di previsione per  l'esercizio  1993,  la  Giunta
regionale e' autorizzata a disporre il riparto tra tutte le strutture
medesime degli stanziamenti di cui al comma 1.
   3. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasferimenti
finanziari tra enti pubblici e coerentemente con il riparto di cui al
comma  2 la Giunta regionale provvede a disporre il trasferimento per
ciascuna struttura sanitaria della rata trimestrale di spesa corrente
comprensiva di tutte le componenti di spesa.
   4. Nulla e' innovato con riferimento alla procedura prevista dalla
lettera  a),  comma  5,  dell'articolo  21,  della legge regionale 12
aprile 1977, n. 15, in merito alle eventuali assegnazioni integrative
da parte dello Stato per la spesa sanitaria.