Art. 8. 1. In considerazione della decadenza del decreto legge n. 425 del 1990 e del successivo decreto legge n. 75 del 1991, la disposizione contenuta nell'articolo 17 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21, e' abrogata. 2. Per le finalita' previste dalla predetta norma viene, di conseguenza, riconfermato l'intervento autorizzato con l'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73, limitatamente alla prima annualita' ed alle iniziative attuative poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il previsto importo di lire 3 miliardi viene iscritto al capitolo n. 44127 con la denominazione: "Finanziamento regionale al Comune di Frosinone per il completamento del conservatorio", prevista nell'articolo 16 della legge regionale n. 73 del 1990.