Art. 8.
 
   1. In considerazione della decadenza del decreto legge n. 425  del
1990  e  del successivo decreto legge n. 75 del 1991, la disposizione
contenuta nell'articolo 17 della legge regionale 18 giugno  1991,  n.
21, e' abrogata.
   2.  Per  le  finalita'  previste  dalla  predetta  norma viene, di
conseguenza, riconfermato l'intervento autorizzato con l'articolo  16
della  legge regionale 7 giugno 1990, n. 73, limitatamente alla prima
annualita' ed alle iniziative attuative poste in essere alla data  di
entrata in vigore della presente legge.
   3.  Il  previsto  importo  di  lire  3  miliardi viene iscritto al
capitolo n. 44127 con la denominazione: "Finanziamento  regionale  al
Comune di Frosinone per il completamento del conservatorio", prevista
nell'articolo 16 della legge regionale n. 73 del 1990.