Art. 9. 1. Per le richieste di attualizzazione di contributi annuali quindicennali e per la determinazione delle rate per operazioni di leasing mobiliare previste dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, e modificata dalla legge regionale 28 luglio 1988, n. 45, il tasso ufficiale di sconto da applicare e' quello vigente al 1 gennaio dell'anno nel quale viene adottato il provvedimento di liquidazione.