Art. 9.
 
   1.  Per  le  richieste  di  attualizzazione  di contributi annuali
quindicennali e per la determinazione delle rate  per  operazioni  di
leasing  mobiliare  previste dalla legge regionale 17 settembre 1984,
n. 53, e modificata dalla legge regionale 28 luglio 1988, n.  45,  il
tasso ufficiale di sconto da applicare e' quello vigente al 1 gennaio
dell'anno nel quale viene adottato il provvedimento di liquidazione.