Art. 3. 1. Il tesserino personale di identificazione viene predisposto e rilasciato dagli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza. Il tesserino deve essere munito di una foto recente del titolare e deve, inoltre, riportare le relative generalita', nonche' il numero di posizione relativo all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza ed ogni altra indicazione che renda facilmente accertabile la legittimazione all'esercizio della professione sanitaria. 2. Compete all'ordine provinciale sovrintendere al corretto uso del predetto tesserino. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 27 aprile 1993 PASETTO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 21 aprile 1993.