Art. 3.
 
   1.  Il  tesserino personale di identificazione viene predisposto e
rilasciato dagli ordini  provinciali  dei  medici-chirurghi  e  degli
odontoiatri  di  appartenenza. Il tesserino deve essere munito di una
foto recente del titolare e  deve,  inoltre,  riportare  le  relative
generalita',  nonche'  il numero di posizione relativo all'iscrizione
all'albo professionale di appartenenza ed ogni altra indicazione  che
renda  facilmente  accertabile  la legittimazione all'esercizio della
professione sanitaria.
   2.  Compete  all'ordine  provinciale sovrintendere al corretto uso
del predetto tesserino.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 27 aprile 1993
 
                               PASETTO
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 21 aprile
1993.