Art. 2.
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale  ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 29 aprile 1993
 
                               PASETTO
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 26 aprile
1993.