Art. 10.
                            Funzionamento
 
   1. La commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive
delibera validamente con l'intervento di almeno meta'  piu'  uno  dei
componenti  in prima convocazione e di almeno un terzo dei componenti
in seconda convocazione.
   2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
   3. In  relazione  alle  questioni  trattate  la  commissione  puo'
sentire i rappresentanti del comune interessato.
   4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo,
non  partecipa  a  tre  sedute  consecutive  decade  dalla nomina. La
decadenza viene dichiarata dal Presidente della  Giunta  regionale  e
comunicata all'interessato.
   5.  Ai  componenti  della  commissione esterni all'amministrazione
regionale competono i compensi e l'eventuale trattamento economico di
missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni.