Art. 10. Funzionamento 1. La commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive delibera validamente con l'intervento di almeno meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 3. In relazione alle questioni trattate la commissione puo' sentire i rappresentanti del comune interessato. 4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive decade dalla nomina. La decadenza viene dichiarata dal Presidente della Giunta regionale e comunicata all'interessato. 5. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione regionale competono i compensi e l'eventuale trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e succes- sive modificazioni ed integrazioni.