Art. 11. Competenze 1. La commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive esprime parere obbligatorio: a) sul piano regionale delle attivita' estrattive di cui all'articolo 3; b) sugli stralci dello stesso piano e su suoi eventuali aggiornamenti; c) sulle autorizzazioni e sulla concessione di cui al titolo V; d) su tutti i provvedimenti di competenza regionale in materia estrattiva ove non sia diversamente previsto. 2. La commissione, inoltre, fornisce la consulenza necessaria: a) per la predisposizione del piano annuale di interventi regionali di cui all'articolo 32; b) per la individuazione delle iniziative di cui all'articolo 33; c) per l'esame dei progetti relativi alla riambientazione delle cave abbandonate di cui all'articolo 35.