Art. 11.
                             Competenze
 
   1. La commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive
esprime parere obbligatorio:
     a)  sul  piano  regionale  delle  attivita'  estrattive  di  cui
all'articolo 3;
     b)  sugli  stralci  dello  stesso  piano  e  su  suoi  eventuali
aggiornamenti;
     c) sulle autorizzazioni e sulla concessione di cui al titolo V;
     d)  su  tutti i provvedimenti di competenza regionale in materia
estrattiva ove non sia diversamente previsto.
   2. La commissione, inoltre, fornisce la consulenza necessaria:
     a) per  la  predisposizione  del  piano  annuale  di  interventi
regionali di cui all'articolo 32;
     b)  per  la  individuazione delle iniziative di cui all'articolo
33;
     c) per l'esame dei progetti relativi alla riambientazione  delle
cave abbandonate di cui all'articolo 35.