Art. 12.
                         Ambito della delega
 
   1.  Ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ed
in armonia con quanto disciplinato con la legge regionale  13  maggio
1985,  n.  68,  e'  delegato  ai  comuni  l'esercizio  delle funzioni
amministrative   riguardanti   il   rilascio   delle   autorizzazioni
all'attivita'  estrattiva di cui al titolo V nonche' la vigilanza sul
rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzati  e
dalle  relative convenzioni di cui al titolo VI della presente legge,
ivi compresa l'attivita' sanzionatoria, ad eccezione  delle  funzioni
riservate  alla  competenza  regionale a norma degli articoli 20, 21,
22, 27, 28 e 29.
   2.  Le  funzioni  amministrative  delegate  sono  esercitate   nel
rispetto  degli  atti  di  coordinamento  e  di indirizzo emanati dal
Consiglio regionale e delle direttive di attuazione ed organizzazione
emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della  legge
regionale 13 maggio 1985, n. 68.
   3.    Alle   spese   necessarie   all'esercizio   delle   funzioni
amministrative delegate ai sensi dei precedenti commi  si  fa  fronte
con gli introiti previsti dall'articolo 23, comma 2.