Art. 12. Ambito della delega 1. Ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ed in armonia con quanto disciplinato con la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, e' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni all'attivita' estrattiva di cui al titolo V nonche' la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzati e dalle relative convenzioni di cui al titolo VI della presente legge, ivi compresa l'attivita' sanzionatoria, ad eccezione delle funzioni riservate alla competenza regionale a norma degli articoli 20, 21, 22, 27, 28 e 29. 2. Le funzioni amministrative delegate sono esercitate nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e delle direttive di attuazione ed organizzazione emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 3. Alle spese necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi dei precedenti commi si fa fronte con gli introiti previsti dall'articolo 23, comma 2.