Art. 13.
    Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate
 
   1. La vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni del-
egate  a  norma  dell'articolo 12 sono esercitati dalla Regione nelle
forme stabilite nell'articolo 12  della  legge  regionale  13  maggio
1985, n. 68.
   2.  La  relazione  di cui all'art. 12, secondo comma, della citata
legge regionale 13 maggio 1985, n. 68,  deve  essere  trasmessa  alla
Giunta regionale almeno ogni anno.