Art. 13. Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate 1. La vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni del- egate a norma dell'articolo 12 sono esercitati dalla Regione nelle forme stabilite nell'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 2. La relazione di cui all'art. 12, secondo comma, della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno.