Art. 14. Poteri sostitutivi 1. Ove il comune non provveda sulla domanda di autorizzazione dell'attivita' estrattiva nei termini di cui all'articolo 16 e non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate dalla presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati. 2. Per l'esercizio del potere sostitutivo si seguono le modalita' previste dalla legge regionale n. 26 del 1992.