Art. 14.
                         Poteri sostitutivi
 
   1.  Ove  il  comune  non  provveda sulla domanda di autorizzazione
dell'attivita' estrattiva nei termini di cui all'articolo  16  e  non
adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate
dalla  presente  legge,  la  Regione esercita i poteri sostitutivi ai
sensi dell'articolo 12, quinto comma, della legge regionale 13 maggio
1985, n. 68, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.
   2. Per l'esercizio del potere sostitutivo si seguono le  modalita'
previste dalla legge regionale n. 26 del 1992.