Art. 15.
                      Domanda di autorizzazione
 
   1.  La  domanda  di autorizzazione all'attivita' estrattiva di cui
alla presente legge e' presentata  al  sindaco  del  comune  nel  cui
ambito  territoriale  si svolge l'attivita estrattiva, con allegati i
seguenti atti ed elaborati che ne formano parte integrante:
     a) nomina del direttore responsabile, a  norma  dell'articolo  6
del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;
     b)  progetto  che  illustri  l'ubicazione della cava o torbiera,
dell'area  comunque  interessata  alla  coltivazione,  le  opere   da
realizzare, i tempi ed i modi della coltivazione;
     c)  progetto  che  illustri  le  opere, i tempi ed i modi per il
recupero,  il  ripristino  e  la  sistemazione  ambientale  dell'area
interessata;
     d)  progetto  che  illustri le opere necessarie per garantire il
rispetto delle norme di sicurezza con  indicazione  del  responsabile
della sicurezza stessa;
     e)  studio  di  valutazione di impatto ambientale ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 12 della legge regionale 18  novembre
1991, n. 74;
     f)  relazione  che  illustri  l'intervento  estrattivo ed i suoi
contenuti tecnici ed economici;
     g) titolo di disponibilita' dell'area interessata;
     h)  parere  della  commissione edilizia comunale, nel caso siano
previsti impianti fissi;
     i) certificazione prevista dalla vigente normativa  antimafia  e
quella comprovante le regolarita' della situazione contributiva.
   2.  Gli  atti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dei comma 1
debbono essere redatti da tecnici  abilitati  iscritti  nei  relativi
albi professionali.
   3.  La documentazione di cui alle lettere a) e d) del comma 1 deve
essere trasmessa anche all'unita' sanitaria  locale  territorialmente
competente,  all'ufficio  di  polizia  mineraria presso il competente
assessorato regionale ed al sindacato  di  categoria  che  ne  faccia
richiesta.
  4.  Il  recupero, il ripristino e la sistemazione ambientale di cui
alla lettera c) del comma 1 deve prevedere:
     a) la sistemazione  idrogeologica,  cioe'  la  modellazione  dei
terreni  atta  ad  evitare  frane  o  ruscellamenti  e  le  misure di
protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
     b) il risanamento paesaggistico,  cioe'  la  ricostituzione  dei
caratteri  generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto
con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un
opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei
terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di  terreno
di  coltivo  o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro
con le stesse caratteristiche, seguito da semina o  da  piantumazione
di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti.
   5.  Le  opere  e  gli interventi previsti dal progetto di recupero
ambientale  devono  essere  raggruppati  in  stralci  funzionali   da
eseguirsi  il piu' possibile durante il periodo di coltivazione della
cava.