Art. 15. Domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione all'attivita' estrattiva di cui alla presente legge e' presentata al sindaco del comune nel cui ambito territoriale si svolge l'attivita estrattiva, con allegati i seguenti atti ed elaborati che ne formano parte integrante: a) nomina del direttore responsabile, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128; b) progetto che illustri l'ubicazione della cava o torbiera, dell'area comunque interessata alla coltivazione, le opere da realizzare, i tempi ed i modi della coltivazione; c) progetto che illustri le opere, i tempi ed i modi per il recupero, il ripristino e la sistemazione ambientale dell'area interessata; d) progetto che illustri le opere necessarie per garantire il rispetto delle norme di sicurezza con indicazione del responsabile della sicurezza stessa; e) studio di valutazione di impatto ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74; f) relazione che illustri l'intervento estrattivo ed i suoi contenuti tecnici ed economici; g) titolo di disponibilita' dell'area interessata; h) parere della commissione edilizia comunale, nel caso siano previsti impianti fissi; i) certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante le regolarita' della situazione contributiva. 2. Gli atti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dei comma 1 debbono essere redatti da tecnici abilitati iscritti nei relativi albi professionali. 3. La documentazione di cui alle lettere a) e d) del comma 1 deve essere trasmessa anche all'unita' sanitaria locale territorialmente competente, all'ufficio di polizia mineraria presso il competente assessorato regionale ed al sindacato di categoria che ne faccia richiesta. 4. Il recupero, il ripristino e la sistemazione ambientale di cui alla lettera c) del comma 1 deve prevedere: a) la sistemazione idrogeologica, cioe' la modellazione dei terreni atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento; b) il risanamento paesaggistico, cioe' la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti. 5. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di recupero ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi il piu' possibile durante il periodo di coltivazione della cava.