Art. 16.
            Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
 
   1. Il comune trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento,  copia
della  domanda  di  autorizzazione  all'attivita'  estrattiva  e  dei
relativi  allegati  alla  commissione  regionale  consultiva  di  cui
all'articolo 9 per il parere di competenza.
   2.  Il  parere  della commissione regionale consultiva deve essere
espresso entro sessanta giorni dal ricevimento  della  documentazione
di  cui  al  comma  1. Il termine puo' essere prorogato, per una sola
volta, e per un tempo non superiore a quello del termine  originario,
in  caso  di  richiesta  di  ulteriore  documentazione da parte della
commissione regionale consultiva.
   3. Il provvedimento del rilascio  dell'autorizzazione  ovvero  del
suo  diniego deve essere motivato e adottato entro novanta giorni dal
ricevimento del parere o dalla scadenza del termine di cui  al  comma
2.  Il provvedimento stesso deve essere comunicato all'interessato ed
all'assessorato regionale competente in materia  entro  dieci  giorni
dall'adozione.
   4.  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco e' tenuto
ad accertare l'assenza di vincoli ostativi all'attivita'  estrattiva.
Nelle zone sottoposte a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089,   della   legge   29   giugno   1939,  n.  1497,  e  successive
modificazioni, nonche' della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle  aree
sottoposte a vincolo idrogeologico, nonche' nelle altre zone soggette
a   vincoli   statali   o  regionali,  l'autorizzazione  e'  comunque
subordinata al nulla-osta delle autorita' competenti alla tutela.
   5. Il sindaco, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari
interessi  coinvolti  e per l'eventuale adozione dei conseguenti atti
amministrativi,  richiede  all'assessore  regionale   competente   in
materia la indizione di una conferenza di servizi cui partecipano gli
assessori  regionali preposti alla tutela ambientale, all'urbanistica
ed alla agricoltura, con i  dirigenti  dei  settori  interessati.  La
conferenza  si  svolge  ai  sensi  e con gli effetti dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   6. Nel caso  di  cui  al  comma  4  il  termine  per  il  rilascio
dell'autorizzazione,  previsto al comma 3, e' interrotto e ricomincia
a decorrere dal momento della ricezione, da  parte  del  comune,  del
provvedimento di svincolo.
   7.  Il  rilascio  dell'autorizzazione e' comunque subordinato alla
stipula della convenzione di  cui  all'articolo  17,  predisposta  ed
approvata dal comune nei modi di legge.