Art. 16. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione 1. Il comune trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento, copia della domanda di autorizzazione all'attivita' estrattiva e dei relativi allegati alla commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9 per il parere di competenza. 2. Il parere della commissione regionale consultiva deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il termine puo' essere prorogato, per una sola volta, e per un tempo non superiore a quello del termine originario, in caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte della commissione regionale consultiva. 3. Il provvedimento del rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere motivato e adottato entro novanta giorni dal ricevimento del parere o dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il provvedimento stesso deve essere comunicato all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia entro dieci giorni dall'adozione. 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco e' tenuto ad accertare l'assenza di vincoli ostativi all'attivita' estrattiva. Nelle zone sottoposte a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nonche' nelle altre zone soggette a vincoli statali o regionali, l'autorizzazione e' comunque subordinata al nulla-osta delle autorita' competenti alla tutela. 5. Il sindaco, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti e per l'eventuale adozione dei conseguenti atti amministrativi, richiede all'assessore regionale competente in materia la indizione di una conferenza di servizi cui partecipano gli assessori regionali preposti alla tutela ambientale, all'urbanistica ed alla agricoltura, con i dirigenti dei settori interessati. La conferenza si svolge ai sensi e con gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Nel caso di cui al comma 4 il termine per il rilascio dell'autorizzazione, previsto al comma 3, e' interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte del comune, del provvedimento di svincolo. 7. Il rilascio dell'autorizzazione e' comunque subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 17, predisposta ed approvata dal comune nei modi di legge.