Art. 17. Convenzione 1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto la disciplina degli obblighi e l'ammontare degli oneri finanziari a carico del titolare stesso, ivi compresi quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e quelli concernenti la realizzazione: a) delle opere connesse all'esercizio dell'attivita' estrattiva; b) delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per la sistemazione ambientale, il recupero e il ripristino dell'area interessata; c) delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attivita' estrattiva. 2. La convenzione di cui al comma 1 deve comunque prevedere che gli oneri finanziari a carico del titolare dell'autorizzazione siano determinati ed aggiornati, almeno ogni tre anni, con riferimento al prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici. 3. Ove ne ricorrano le condizioni, nell'ipotesi di pia' attivita' nello stesso ambito territoriale possono essere previsti consorzi obbligatori fra i titolari delle relative autorizzazioni per la realizzazione delle opere di cui al comma 1. 4. Il comune trasmette lo schema di convenzione, con l'indicazione degli obblighi e dell'ammontare degli oneri finanziari, all'assessorato regionale competente in materia per le eventuali osservazioni tecniche, che devono essere comunicate al comune stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, a pena di decadenza.