Art. 17.
                             Convenzione
 
   1.  I  rapporti  tra  il comune ed il titolare dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva sono regolati da apposita  convenzione,  che
ha  ad oggetto la disciplina degli obblighi e l'ammontare degli oneri
finanziari  a  carico  del  titolare  stesso,  ivi  compresi   quelli
derivanti  dall'articolo  2  della  legge 23 dicembre 1992, n. 498, e
quelli concernenti la realizzazione:
     a) delle opere connesse all'esercizio dell'attivita' estrattiva;
     b) delle opere necessarie per la salvaguardia del  territorio  e
dei  terzi  e di quelle per la sistemazione ambientale, il recupero e
il ripristino dell'area interessata;
     c) delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture
interessate dall'attivita' estrattiva.
   2. La convenzione di cui al comma 1 deve  comunque  prevedere  che
gli  oneri finanziari a carico del titolare dell'autorizzazione siano
determinati ed aggiornati, almeno ogni tre anni, con  riferimento  al
prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.
   3.  Ove ne ricorrano le condizioni, nell'ipotesi di pia' attivita'
nello stesso ambito territoriale  possono  essere  previsti  consorzi
obbligatori  fra  i  titolari  delle  relative  autorizzazioni per la
realizzazione delle opere di cui al comma 1.
   4. Il comune trasmette lo schema di convenzione, con l'indicazione
degli   obblighi   e   dell'ammontare   degli    oneri    finanziari,
all'assessorato  regionale  competente  in  materia  per le eventuali
osservazioni tecniche, che devono essere comunicate al comune  stesso
entro  il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, a pena
di decadenza.